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Azioni

Le azioni : azioni ordinarie, azioni privilegiate, azioni risparmio, azioni correlate (tracking stoks) quotate nel mercato azionario della Borsa italiana.


Le azioni sono titoli che rappresentano quote di capitale sociale di società per azioni,società cooperative e società in accomandita per azioni. Queste società emettono le azioni con lo scopo di raccogliere liquidi necessari per la propria attività e per i propri investimenti. Questo capitale è chiamato anche capitale di rischio in quanto in caso di fallimento i proprietari delle azioni verranno liquidati per ultimi sempre che rimanga qualcosa da dargli. Un altro elemento di incertezza di questo tipo di titolo è la remunerazione che viene data periodicamente ( dividendo).Infatti il dividendo è distribuito solamente se già siano stati remunerati i finanziatori a titolo di debito,inoltre devono essere rispettati dei vincoli statutari e legali con i quali l’assemblea degli azionisti decreti la distribuzione. Per le azioni quotate sul mercato subentra un altro elemento di incertezza : l’andamento dei prezzi; se un investitore acquista titoli dopo la costituzione della società o al contrario vuole vendere l’investimento prima dello scioglimento della stessa,il prezzo di acquisto o vendita non potrebbe essere conosciuto a priori in quanto creati quotidianamente dall’incontro di offerta e domanda. A compensare questi rischi subentrano una serie di diritti maggiori di quelli garantiti ad altri soggetti;non esiste limite alla remunerazione: più sono gli utili netti dell’azienda più le quote spettanti agli azionisti saranno alte. Inoltre l’azionista ha diritto a partecipare alle assemblee sociali e proporzionalmente alle quote possedute può modificarne le decisioni. Infine la legge italiana gli garantisce il diritto di opzione ovvero garantisce il mantenimento delle quote possedute proporzionalmente di un eventuale aumento di capitale.

TIPOLOGIE DI AZIONI

Date le varie funzioni delle azioni e la differenziazione degli azionisti la legge ha diversificato le tipologie di questi titoli dando ad ognuna caratteristiche differenti. La riforma del diritto societario fatta nel 2003 ha dato la possibilità alle imprese di emettere azioni con caratteristiche attinenti allo statuto della società stessa. Descriviamo ora le 4 tipologie di azioni principali: 

  • AZIONI ORDINARIE: sono emesse normalmente e chi le detiene  può amministrare ( partecipare ad assemblee ordinarie o straordinarie )sia in prima persona o delegando qualcun altro. Nelle assemblee hanno il diritto di voto;in caso di assenza o di contrarietà alle scelte prese in assemblea l’azionista può rivolgersi al tribunale per impugnare la delibera sempre se esse siano contrarie allo statuto o alla legge;hanno anche il diritto di convocare l’assemblea a patto che la richiesta sia fatta da almeno azionisti che raggiungano in totale il 10%  del capitale sociale. Queste azioni sono tassativamente nominali e sono intestate a persone giuridiche o fisiche iscritte nel libro dei soci. Per quanto riguarda i diritti patrimoniali l’azionista ha il diritto al dividendo e all’eventuale rimborso in caso di fallimento ( sempre se rimangano liquidi dopo aver rimborsato le altre categorie di azionisti).La legge decreta che in caso di assemblea che modifichi forma,oggetto o sede (all’estero) l’azionista in caso di contrarietà ha il diritto di recesso del contratto ovvero il diritto a vedersi liquidata la propria quota con un valore coerente con il patrimonio netto dell’azienda. Infine nel caso di aumenti di capitale gli viene riconosciuto di sottoscrivere le nuove azioni proporzionalmente a quelle già possedute. 
  • AZIONI PRIVILEGIATE: sono nominative e garantiscono a chi le possiede un privilegio sulla ripartizione degli utili o nel caso di fallimento dell’azienda. L’atto costitutivo,infatti,determina la quota di utile destinata a tali azioni;lo stesso atto può garantire l’immagazzinamento dei dividendi cioè garantisce a questi azionisti il recupero dei dividendi non incassati. In caso di fallimento gli viene garantito un rimborso equivalente al valore nominale delle azioni o in alternativa ricevere una somma maggiore rispetto agli azionisti ordinari. A tanti privilegi si contrappone una limitazione dei diritti amministrativi in quanto può votare solo nelle assemblee straordinarie o anche può non aver diritto di voto. Questo tipo di azioni è emesso raramente. 
  • AZIONI DI RISPARMIO: sono finalizzate a reperire liquidi a titolo di capitale proprio tra i piccoli investitori che puntano più alla questione economica che a quella amministrativa;sono titoli al portatore e sono emessi solo da società votate in mercati,italiani ed europei,regolamentari. Hanno il privilegio sia nella remunerazione che nel rimborso;nella fattispecie i titoli emessi antecedentemente al 1998 hanno diritto ad un minimo dividendo del valore del 5% del valore nominale ed inoltre possono cumulare i dividendi non avuti nei 2 esercizi successivi. Un altro privilegio è che la remunerazione di questi titoli deve superare del 2% del valore nominale quella destinata ad azioni ordinarie;in caso di fallimento il rimborso è garantito in via prioritaria rispetto agli altri. Per i titoli emessi successivamente al 1998 le caratteristiche non sono stabilite legalmente ma dall’atto costitutivo dell’azienda. Fra tanti pregi l’unico difetto è che tali azioni non danno diritto né a voto né a partecipazione alle assemblee se non tramite un rappresentante che partecipa a nome dell’intera categoria. 
  • AZIONI CORRELATE ( TRACKING STOCKS): hanno visto la luce e si sono diffuse negli USA negli anni 80 e sono entrate nel nostro ordinamento di diritto societario recentemente. La loro particolarità è che la remunerazione periodica è funzione di risultati ottenuti in un determinato settore( attività) della società .La società emette tale azione per rendere più visibili i settori con maggiore possibilità di crescita evitando lo scorporo giuridico dell’azienda. L’atto costitutivo definisce per ogni caso le limitazioni dei diritti e la quantificazione della remunerazione. Tuttora in Italia non vi sono questi titoli. Ricordiamo che le azioni che hanno un limite parziale o totale del diritto al voto non possono superare il 50% dell’intero capitale sociale.

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