Promotori finanziari
La figura del promotore finanziario
I promotori finanziari hanno svolto un ruolo fondamentale nell’avvicinare il pubblico al mondo del risparmio. La sua figura è stata qualificata da una direttiva europea(mifid 1)come un soggetto legittimato a rapportarsi con il risparmiatore denominandolo agente collegato.
Per promotore finanziario si intende la persona fisica che,in qualità di dipendente, mandatario o agente esercita in modo professionale l’offerta fuori sede;la sua attività è svolta nell’interesse di un unico soggetto. In parole povere il suo operato consente il collegamento tra distributore\produttore di servizi e prodotti finanziari e gli investitori,senza limiti spaziali.
Essi sono vincolati da un rapporto monomandatario ovvero devono prestare il servizio unicamente ed esclusivamente con l’intermediario mandante. L’articolo 31 del TUF enuncia quanto segue:il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è ritenuto responsabile in solido dei danni procurati a terzi dal promotore finanziario,anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata penalmente.
La direttiva europea del 21\04\04 ha previsto la figura del tied agent(agente collegato)ed ha imposto allo stesso l’obbligo di agire sotto la incondizionata e piena responsabilità di una sola impresa di investimento per la quale opera.
La somiglianza tra tied agent europeo e promotore finanziario italiano non si ferma al vincolo monomandatario.Ciò si capisce dalla disposizione secondo la quale “gli stati membri garantiscono l’iscrizione nel registro pubblico degli agenti collegati solo quando venga accertato che gli operatori possiedano onorabilità,conoscenza e professionalità adeguate”.
In Italia dal 1991 per esercitare tale professione è obbligatoria l’iscrizione all’albo unico nazionale gestito dalla Consob.Solo recentemente la tenuta dell’albo è stata assegnata ad un organismo rappresentante queste figure professionali e all’associazione dei soggetti abilitati per conto dei quali i promotori operano.Per l’iscrizione devono essere rispettati i seguenti requisiti:onorabilità,professionalità,inesistenza di situazioni impedenti ,incompatibilità.
La Consob ha introdotto con un dispositivo l’obbligo di aggiornamento periodico per gli iscritti all’albo.
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