Leggi, regolamenti, contratti di banche
Le leggi, i regolamenti, le norme, i contratti e la tutela del cliente di banca
Tali norme sono state emesse per obbligare le banche a fornire informazioni e dati sempre corrispondenti alla realtà soprattutto per quanto riguarda le condizioni contrattuali,quelle sulle prestazioni e quelle sul contenimento dei rischi assunti. Altre norme in vigore impongono alle banche la divulgazione nel mercato delle informazioni inerenti al rischio assunto nell’operare l’intermediazione finanziaria in genere.
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.
Tale norma impone alla banca di trasmettere al cliente tutte le informazioni inerenti ai diritti/doveri che il cliente si assume firmando il contratto. Ciò agevola il cliente nella conoscenza e nella scelta dei prodotti offerti rendendoli consapevoli delle conseguenze assunte. Bisogna sottolineare che tali norme non sempre sono sufficienti affichè la banche le rispettino completamente(osservazione fatta dall’ANTITRUST dopo una verifica a campione sulle banche).
TRASPARENZA NELL’OFFERTA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO.
Le norme che regolano tale settore sono contenute nel (TUF) testo unico della finanza e l’organo preposto al suo rispetto è la commissione nazionale per le società e la borsa;l’organo invece preposto al controllo è la stessa CONSOB. I principi si fondano su diligenza,trasparenza e correttezza verso il cliente e inoltre impongono alle banche l’obbligo di acquisire informazioni utili dai clienti e di tenerli sempre aggiornati. In sintesi, la banca(o intermediario) deve informare ed informarsi continuamente. La conoscenza del cliente aiuta la banca ad offrirgli sempre prodotti adatti al caso. Dal 30/08/07 l’Italia ha accettato la direttiva europea MIFID che regola il settore a livello europeo. Tra i suoi obbiettivi c’è la creazione di un mercato armonizzato e competitivo che tuteli sempre l’investitore ed inoltre:la creazione di una classifica dei clienti(o potenziali clienti) in base a livelli di protezione(dilettanti,esperti,professionisti),la valutazione dell’adeguatezza dei servizi offerti,la disciplina della best execution ovvero la sicurezza di offrire al cliente la migliore esecuzione dell’ordine.
TRASPARENZA SUI RISCHI ASSUNTI DALLE BANCHE.
Il nuovo accordo di Basilea 2(sul capitale) che è il terzo pilastro, è stato ideato per assicurare la misurazione dettagliata della vasta gamma di rischi e per imporre una dotazione patrimoniale pari all’effettivo grado di esposizione a tali rischi(I°pilastro),stimolare una corretta gestione(II° pilastro) e valorizzare il ruolo disciplinante del mercato tramite obblighi di informazione(III° pilastro).Proprio grazie a quest’ultimo, la banca d’Italia ha introdotto l’obbligo per le banche della pubblicazione delle informazioni inerenti al suo stato di salute. Tali informazioni devono avere cadenza annuale e devono essere pubblicate tramite il sito internet della banca; possono avere cadenze minori in base alla grandezza e alla vastità delle attività svolte. Tutto ciò è stato concepito esclusivamente per permettere ai clienti una scelta ponderata tra le diverse banche.
LA PROTEZIONE OFFERTA DAL LEGISLATORE:LA NORME SUI CONFLITTI D’INTERESSE.
Tale problema è sorto in quanto la vasta tipologia di prodotti offerti ha creato un ampio numero di intermediatori. Esso viene a crearsi quando lo stesso soggetto è autorizzato a operare con investitori con diversa forza contrattuale. Infatti la domanda che ci si pone è:ma una banca saprebbe andare contro i suoi interessi per tutelare quello dell’investitore?La norma prevede per evitare che ciò accada, che l’intermediatore operi in modo da ridurre al minimo tale rischio e nel caso esso avvenga, di operare in maniera trasparente ed equa. Il regolamento nr. 11522 impone che nel caso di probabile conflitto la banca si astenga dall’operazione a meno che l’investitore accetti(per iscritto) tale rischio. Anche la legge 262/2005 tutela l’investitore in quanto prevede limiti all’investimento dei patrimoni in prodotti collocati o emessi da società facenti parte dello stesso gruppo dei gestori o degli intermediatori. Per quanto riguarda la soluzione organizzativa è stato rafforzato il sistema,detto muraglia cinese,che serve ad evitare i rapporti tra unità organizzative della banca che operano con alto rischio di conflitto.
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